Condotta produttiva di rumori

Condotta produttiva di rumori



La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare; tale condizione è verificata allorché i rumori molesti siano provocati, e si diffondano, nell’ambito di un condominio (riconosciuta la responsabilità in capo al legale rappresentante di un centro commerciale, i cui impianti tecnologici -in particolare condizionatori– arrecavano disturbo non tollerabile agli occupanti del soprastante stabile di civile abitazione, ricompreso nello stesso complesso edilizio).

Cassazione penale sez. I, 28/05/2013, n. 28874



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