I regolamenti di polizia urbana

I regolamenti di polizia urbana

 

Alla disciplina regolamentare del singolo condominio spesso si affianca anche quella del Comune. Questo ente ha infatti il potere di disciplinare i "rumori" quando questi, per l'intensità, le modalità o gli orari in cui vengono prodotti, siano suscettibili di recare disturbo agli altri. Non esiste però una disciplina univoca, ogni Comune è libero, anche in base alle caratteristiche del territorio e della popolazione, di orientarsi come meglio crede. Vediamo qualche esempio.


Comune della Spezia

L'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana intitolato "Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica" prevede:

1) "I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

2) E' in particolare vietato dalle 22,30 alle 7,30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi."

Previste sanzioni per i trasgressori nella misura stabilita dalla Delibera Comunale, che viene aggiornata ogni due anni e che prevede il pagamento in misura ridotta se effettuato nell'immediatezza della contestazione.

Comune di Pavia

L'art. 46 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Pavia "Rumori nelle case e luoghi di lavoro" recita:

"1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00." Chi viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 a 400 euro.

Comune di Trento

L'art. 46 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Trento "Rumori e vibrazioni da attività domestiche" stabilisce che:

"1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo. (...)

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00."

Il Codice Civile

Per quanto riguarda poi il Codice civile occorre precisare che esso non si preoccupa nello specifico di disciplinare gli orari in cui utilizzare gli elettrodomestici in condominio, ma lo fa indirettamente, attraverso la disciplina delle immissioni contenuta nell'art. 844 c.c che così dispone "1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."

Per il codice civile quindi non si può vietare al vicino di accendere la lavatrice, la lavastoviglie o di passare l'aspirapolvere, solo che, a differenza del regolamento condominiale e di quello di polizia urbana non si preoccupa tanto degli orari, ma del rumore prodotto da questi elettrodomestici e della loro propagazione nelle proprietà altrui. Un bel problema, visto che la capacità di sopportare i rumori è diversa da persona a persona, ragion per cui il codice rimette al giudice questa valutazione.

Rumore intollerabile? Occorre provare intensità, frequenza e orario di propagazione

Valutazione che tuttavia, anche se rimessa a un soggetto terzo e imparziale, non può essere puramente discrezionale. A chiarire questo aspetto per fortuna ci ha pensato la Cassazione (sentenza n. 22105/2015), chiamata a risolvere una causa intrapresa da un inquilino che lamentava l'utilizzo improprio della lavatrice nelle ore destinate al risposo da parte dell'inquilino del piano di sopra.

La Cassazione nel rigettare le richieste del condomino ricorrente ha precisato che "Nella specie, la Corte di Appello, sulla base della risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che la lavatrice oggetto di causa, quando lavorava a pieno carico e nella fase di centrifuga, superava il rumore di fondo di 3,5 decibel nelle ore diurne e di 4,5 nelle ore notturne, e ha dato atto che tali valori risultano superiori a quello di 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose. Essa, tuttavia, ha evidenziato che l'attore - il quale era decaduto dalla prova orale - non ha provato né una frequenza particolarmente intensa nell'uso dell'elettrodomestico né che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano; e, valutate tutte le circostanze del caso concreto, con argomentazioni non incongruenti è pervenuta alla conclusione secondo cui un rumore superiore di 3,5 rispetto al rumore di fondo, che si protrae per cinque-dieci minuti (il tempo della centrifuga) al giorno in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno, non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile."



Hai qualcosa da dirci? Ci piacerebbe sentirlo!

Contattaci

Share by: