I rumori del bar prodotti negli spazi esterni

I rumori del bar prodotti negli spazi esterni


Il condomino o il conduttore-gestore del bar rispondono anche del rumore prodotto all’esterno del locale destinato a bar, compresi gli spazi pubblici che sono stati autorizzati a sfruttare. Il titolare del bar commette reato di disturbo della quiete pubblica se non fa di tutto per evitare – anche con cartelli o guardie – che la gente, all’esterno, disturbi il circondario. Tanto più è vietato mettere altoparlanti al di fuori del locale.

I rumori del bar eccedenti la normale tollerabilità rientrano nel reato di disturbo alla quiete pubblica. In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar.

L’obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale deve gravare anche sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area. Si comprende allora perché se il bar che tiene aperto, senza riposo settimanale, fino alle prime ore del mattino, disturba i condomini del caseggiato e quelli degli edifici vicini, il sindaco sia pienamente legittimato a disporre, con apposito provvedimento a tutela della pubblica quiete, l’anticipazione dell’orario di chiusura serale, compromettendo in parte i profitti del gestore del locale (ma se il comune è inerte si può ricorrere al giudice civile che può inibire le attività commerciali e l’uso del suolo pubblico per tutelare il diritto alla salute, cioè un diritto inviolabile ed assoluto).

Come tutelarsi dal rumore del bar

Se la musica del bar è intollerabile si può chiamare la polizia o i carabinieri. Il rumore, come detto, deve essere percepibile da un numero indeterminato di persone ma nulla toglie che la querela o la segnalazione sia inoltrata da un solo soggetto. Le autorità, anche in presenza di autorizzazioni e licenze da parte del gestore del locale, dovranno procedere a segnalare l’episodio alla Procura della Repubblica. 

Nel conseguente processo penale il danneggiato può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia del danno alla salute.

Il tribunale di Napoli, con una sentenza del 17 novembre 1990 ha detto a riguardo: «le alterazioni generate dal rumore sull’organismo umano e particolarmente sulle sue funzioni vegetative sono state ormai accertate dagli studiosi e si possono così riassumere:

1) nessun sistema della vita vegetativa risulta privo di reazioni al rumore di una certa intensità. Per quanto, in particolare, concerne il rumore urbano il limite di sicurezza è certamente inferiore a quello di sicurezza usuale per le industrie;

2) vengono alterati i valori della compensazione del sangue con un aumento di determinate cellule;

3) la funzione digestiva presenta alterazioni di rilievo quali spasmi al piloro, iper o iposecrezione di succhi gastroenterici;

4) alterazione alla motilità intestinale con crisi di diarrea o di ostinata stipsi;

5) alterazioni delle funzioni renali con iper o iposecrezione urinaria;

6) alterazione della glicemia;

7) alterazione della secrezione salivare.

Oltre a provocare danni così rilevanti il rumore possiede un generico potere di depressione delle capacità mentali con scadimento di quasi tutte le funzioni dell’intelligenza ed in particolare dell’attenzione, con conseguente detrimento per l’attività lavorativa. Il rumore esercita altresì una notevole influenza sul tempo di reazione, sull’apprendimento di cui riduce l’efficienza, sulla fatica generale dell’uomo».



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