Casa sopra la palestra: come tutelarsi dai rumori dei condizionatori d’aria

Casa sopra la palestra: come tutelarsi dai rumori dei condizionatori d’aria


Quesito: abito al primo piano di un piccolo condominio e sotto di me c’è una palestra che ha, da circa dieci giorni, installato un grosso aspiratore, proprio sotto la mia camera da letto, probabilmente per il ricambio d’aria all’interno dei locali, che emette la sera, rumori e soprattutto vibrazioni molto fastidiose. A parte l’evidente danno architettonico, vi è la possibilità di far rimuovere il macchinario facendo leva sui seguenti punti? 1) Il macchinario è posizionato molto vicino al mio terrazzo proprio sotto la mia gronda e non rispetta la distanza di 1,5 metri. 2) L’amministratore non mi ha avvertito di questa installazione e presumo che neanche lui sia stato avvisato. 3) Non credo sia stato richiesto il permesso al comune per cui posso chiedere se esiste una Scia al comune stesso ed eventualmente denunciare l’ abuso? 4) L’Arta di competenza potrebbe fare dei rilievi ma temo che non trovi il superamento della soglia di rumore anche se alla 10 di sera i rumori di fondo sono bassi e soprattutto le vibrazioni sono fastidiose. La chiamerò comunque senz’altro nella speranza di riuscire almeno a far diminuire il rumore. 5) Quasi quattro anni fa in altre zone del palazzo la palestra ha installato altri condizionatori,ma più piccoli ad una distanza inferiore di 1,5 mt, posso richiedere la rimozione adesso?

Con riferimento all’installazione di un apparecchio di condizionamento dell’aria del tipo di quello segnalato dal lettore occorre dire che:

1) la normativa sulle distanze legali tra le proprietà di singoli proprietari non è applicabile in quanto essa si applica per distanziare tra di loro manufatti che siano stabili, consistenti e che emergano in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (così stabilisce la Corte di Cassazione con diverse sentenze tra le quali la n. 2.228 del 2001, la n. 45 del 2000, la n. 1.509 del 1998 ecc.), mentre il condizionatore non ha nessuna delle dette caratteristiche in quanto di dimensioni ridotte e perché rimuovibile;

2) e 5) il mancato preavviso all’amministratore della volontà di eseguire interventi sulla proprietà esclusiva (preavviso che viene richiesto dall’articolo 1122 del Codice civile) non produce nessun effetto a meno che l’opera realizzata dal condomino sulla sua proprietà non abbia recato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio: nel caso specifico, escluso che il condizionatore possa arrecare pregiudizio alla sicurezza o alla stabilità dell’edificio, a parere dello scrivente non esiste nemmeno un danno al decoro architettonico dell’edificio se si considera che sulle facciate dell’edificio stesso esistono da anni già altri condizionatori (per la Corte di Cassazione, infatti, non c’è lesione del decoro se le linee architettoniche dell’immobile sono già state in passato compromesse da altri interventi e/o se l’immobile ha comunque un livello architettonico mediocre: si vedano a questo riguardo le sentenze n. 21.835 del 2007, n. 4.679 del 2009 e n. 3.549 del 1989);

3) per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica amministrazione (cioè con il Comune), si noti che l’installazione e/o la messa a norma di apparecchi di condizionamento e climatizzazione dell’aria, ai sensi della voce n. 22 del decreto ministeriale del 2 marzo 2018 (in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016), rientra tra le attività di cosiddetta edilizia libera, rientra cioè tra le opere che possono essere eseguite senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione al Comune (devono però essere comunque conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed alle eventuali normative, se applicabili al caso specifico, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico – sanitario, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio): questo vuol dire che l’installazione di un impianto di climatizzazione può avvenire senza necessità di alcuna autorizzazione comunale e di alcuna comunicazione al Comune (la comunicazione al Comune dell’avvio di lavori è solo facoltativa per l’installazione d’impianti di questo tipo); in ogni caso, i permessi edilizi sono atti pubblici e chiunque può chiedere di consultarli (sentenza del Tar del Lazio n. 10.215 del 2018), perciò il lettore può comunque chiedere al Comune se esiste un permesso per l’installazione dell’aspiratore in questione oppure se è stata presentata la comunicazione facoltativa per l’avvio dei lavori, ma se il Comune gli rispondesse che non c’è né permesso né comunicazione di avvio dei lavori, ciò sarebbe perfettamente legittimo perché per l’installazione d’impianti di climatizzazione la legge non richiede né alcun tipo di autorizzazione, né una preventiva ed obbligatoria comunicazione di avvio lavori;

4) sicuramente il motivo più solido su cui il lettore può far leva per richiedere ed ottenere il silenziamento o la rimozione dell’aspiratore (ed anche un eventuale risarcimento del danno) è la sua rumorosità che, in base al D.P.C.M. 14/11/1997 e all’articolo 844 del Codice civile non deve essere disturbante e superare la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni ed allo stato dei luoghi: ovviamente il superamento dei livelli di normale tollerabilità è a carico del siturbato in un eventuale giudizio che fosse necessario avviare se il problema non si risolvesse in via bonaria (si valuti comunque che per provare l’esistenza ed il livello di intensità dei rumori è anche possibile avvalersi di testimonianze attendibili di persone che abbiano effettivamente e direttamente percepito i rumori e che la Corte di Cassazione ha anche precisato, sentenza n. 2.166 del 2006 che, sebbene sia spesso utile e necessario per dimostrare il superamento del livello di tollerabilità, l’accertamento tecnico svolto dal perito nominato dal giudice non è sempre indispensabile soprattutto quando i rumori sono discontinui e difficilmente riproducibili e verificabili sul piano strumentale).


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