Bar con clienti chiassosi, è compito del gestore evitare urla e schiamazzi

Bar con clienti chiassosi, è compito del gestore evitare urla e schiamazzi

Gli avventori avevano violato il regolamento comunale per il rispetto della quiete

Giulio Benedetti

Il sindaco tutela efficacemente la quiete pubblica con l'emissione, in accordo con la legge 447/1995 e il regolamento comunale, delle ordinanze antirumore le cui prescrizioni debbono essere osservate dai soggetti ingiunti.


Schiamazzi notturni

L'ordinanza-ingiunzione che era stata emessa dal sindaco la cui polizia locale aveva accertato la violazione del regolamento comunale in tema di disturbo della quiete pubblica di un locale. Il tribunale riformava la prima sentenza che aveva accolto l'opposizione, in quanto l'appellante non aveva adottato tutte le misure idonee a ledere la quiete pubblica considerato che gli avventori stazionavano fuori dall'esercizio, di notte, con urla e schiamazzi. Il gestore ricorreva in Cassazione sollevando due motivi, mentre il Comune resisteva con un controricorso. Il primo motivo era che il Tribunale aveva errato, poichè il suo comportamento era stato corretto in quanto aveva osservato il regolamento condominiale che non gli imponeva di vigilare sul comportamento degli avventori. Il secondo motivo era che la sentenza impuntava al ricorrente la responsabilità in ordine ad una vigilanza sugli avventori che egli aveva delegato ad alcuni suoi collaboratori.


Gli obblighi del gestore

Il giudice di legittimità nell'ordinanza  21097/2011 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente. La Cassazione stabiliva i seguenti principi:

- il gestore del locale ha un duplice obbligo, impostogli dal regolamento comunale, di sensibilizzare gli avventori alla riduzione del rumore e di svolgere un adeguata informazione all'interno ed all'esterno del locale;

- l'apposizione di cartelli informativi all'esterno del locale non è sufficiente perchè il gestore ottemperi all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo per la quiete pubblica;

-la presenza di collaboratori non è sufficiente per raggiungere il risultato, poichè da un lato non è stata provata, dall'altro no poteva escludere la responsabilità del gestore che non ha adottato i comportamenti necessari ad evitare le intemperanze degli avventori;

- il gestore del locale aveva l'obbligo di impedire gli schiamazzi avvenuti a tarda notte.


Il Sole 24 Ore

Mercoledì 22 Settembre 2021 - N.260


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