Rumori che superano la normale tollerabilità

Rumori che superano la normale tollerabilità


In tema di reato di disturbo della quiete pubblica, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra il reato previsto dal comma 1 e il reato previsto dal comma 2 dell’art. 659 c.p., il primo resta assorbito nel secondo solo se il disturbo venga arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumorosi, mentre assume una valenza autonoma se l’esercizio del predetto mestiere ecceda le sue normali modalità o ne costituisca uso smodato: la condotta sanzionata dal secondo comma, in sostanza, è soltanto costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell’autorità che disciplinano l’esercizio della professione o del mestiere, mentre l’emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

Tribunale Como, 11/01/2017, n. 22




Hai qualcosa da dirci? Ci piacerebbe sentirlo!

Contattaci

Share by: