Quali limiti devono rispettare le emissioni sonore generate dal funzionamento degli impianti elettromeccanici a servizio di un edificio?

Quali limiti devono rispettare le emissioni sonore generate dal funzionamento degli impianti elettromeccanici a servizio di un edificio? 

La legge distingue tra la rumorosità che impatta sulle persone che vivono all'interno del medesimo edificio nel quale sono ubicati gli impianti e sulle persone che vivono in altri edifici, a prescindere dall'ubicazione in ambiente interno o esterno degli impianti stessi. Per le persone che vivono all'interno dell'edificio nel quale sono ubicati gli impianti il DPCM 5/12/97 fissa limiti distinguendo tra impianti a funzionamento discontinuo (scarichi idraulici, ascensori, etc …, con limiti di 35 dB(A)) e continuo (impianti di ventilazione, climatizzazione, etc…,con limiti variabili da 25 a 35 dB(A) a seconda della destinazione d’uso dell’edificio). 

Per le persone che vivono all'esterno dell'edificio nel quale sono ubicati gli impianti il DPCM 14/11/97 fissa limiti assoluti e differenziali variabili tra il giorno e la notte. Ossia fissa sia dei valori massimi da rispettare (diurni o notturni), suddivisi per 6 tipologie di zone nelle quali si frammenta il territorio nazionale, sia differenziali, cioé la differenza di rumore che vi è tra impianto acceso e spento non può superare i 5 dB(A) di giorno ed i 3 dB(A) di notte (dalle 22 alle 6).

Chi sono i soggetti responsabili di eventuali superamenti dei limiti di legge? 

I soggetti responsabili dei superamenti dei limiti di legge sono il progettista dell’impianto, l’installatore ed il venditore. Si sottolinea che il mancato rispetto dei limiti di Legge è reato, cioè è penale.

Come tutelarsi?

Affidandosi ad un ingegnere specialista detto "Tecnico Competente in Acustica Ambientale" che è in grado di prevedere o di misurare (a seconda dei casi) i livelli di pressione sonora indotti dal funzionamento degli impianti presso gli ambienti abitativi (anche gli uffici, le scuole, gli ospedali sono ambienti abitativi, cioè abitati dall’uomo) da tutelare e di mettere in atto mediante apposita progettazione tutte quelle misure finalizzate al contenimento della emissioni sonore degli impianti entro i limiti di Legge; ovvero di redigere la una valutazione d’impatto acustico.

Come contenere la propagazione sonora degli impianti?

Si deve innanzitutto distinguere tra propagazione sonora per via aerea e per quella strutturale. In questa trattazione ci occuperemo della prima fornendo brevi indicazioni per la seconda. 

Trasmissione per via area 

La propagazione per via aerea è quell’emissione sonora che si propaga nell’aria e che, in virtù della sua potenza e della sua frequenza, può attraversare anche muri di notevole spessore e che può raggiungere pertanto gli ambienti limitrofi al locale tecnico nel quale è installato l'impianto o che viene trasmessa attraverso il sistema di canali d'aria agli ambienti abitativi. 

Volendo fornire una sintesi degli interventi attuabili per la riduzione della componente del rumore che si propaga per via area, occorre innanzitutto distinguere tra impianti installati in ambiente interno (locale tecnico) e in ambiente esterno (tipicamente copertura degli edifici). 

Per gli Impianti installati in ambiente interno si può:

1. agire sulla sorgente di rumore, cioé sull'impianto. Nel caso di nuova installazione prevedendo impianti aventi potenza sonora di targa (“Lw”) certificata da ente terzo abilitato Accredia che sia la più bassa possibile e nel caso di impianti esistenti prevedendo opportuni sistemi di mitigazione sonora quali cabine, setti, cuffie e griglie di tipo afonico. 

2. agire sull'involucro del locale tecnico prevedendo:

- pareti e solai dotati di un'alta resistenza al passaggio del rumore aereo (Rw > 60 dB);

- rivestendo internamente le pareti ed il soffitto con materiali fonoassorbenti resistenti al fuoco;

- l'istallazione di griglie afoniche di prese d'aria esterna opportunamente calibrate;

- porte e finestre dotati di un'alta resistenza (fonoimpedenza) al passaggio del rumore aereo.

3. agire sui canali di ripresa e di mandata dell'aria mediante l'installazione di silenziatori e canali silenziati in frequenza secondo le necessità calcolate e che procurano la minima perdita di prevalenza.

Per gli Impianti installati in ambiente esterno vale quanto detto al punto 1 e 3 e inoltre la macchina deve essere certificata CE14/2000 che regolamenta le emissioni sonore delle macchine funzionanti all’aperto (recepita in Italia).


Trasmissione per via strutturale

La propagazione sonora per via strutturale, invece, riguarda quella eccitazione dinamica trasmessa alle strutture sulle quali si aggrappano o si appoggiano gli impianti e le loro canalizzazioni. Essa si combatte desolidarizzando tra loro le diverse componenti dell’impianto e sospendendo su molle elastiche opportunamente tarate gli aggrappaggi dell’impianto alla struttura civile. 

Relativamente all’installazione d’impianti funzionanti sia all’aperto che in ambienti chiusi, ivi compresi i cavedi o gli interrati, ogni impianto meccanico, chi più e chi meno, é rumoroso. La sua rumorosità, inoltre, varia nel tempo sia perché può variare il suo carico di lavoro e sia perché, frequentemente, le cabinature antirumore ed i supporti antivibranti deperiscono nel tempo. Ma la domanda è: esistono dei limiti alle emissioni sonore da rispettare? Certamente si e, aggiungo, il mancato rispetto è reato, cioè è penale. Ma rivediamo con ordine la materia. Fondamentalmente la legge distingue tra la rumorosità generata da impianti interni all’edificio e la rumorosità generata da impianti esterni. In primis ci occupiamo della rumorosità generata da impianti interni all’edificio. Fin dal 1997 la legge dello Stato ha fissato dei limiti ben precisi e distinti tra impianti a funzionamento discontinuo (con limiti di 35 dB(A)) e continuo (con limiti variabili da 25 a 35 dB(A) a seconda della destinazione d’uso dell’edificio). I soggetti responsabili dei superamenti dei limiti di legge sono il progettista dell’impianto inteso come insieme di tutte le componenti che si è deciso di installare nel contesto specifico, ammesso che vi sia, l’installatore ed il venditore dello stesso; in sostanza tutti tranne il committente.

Quindi, al fine di evitare tanti problemi che causano perdite di tempo e di denaro è quantomeno fortemente consigliabile verificare che esista una “Valutazione acustica” redatta da un ingegnere che sia “Tecnico Competente in Acustica” ai sensi della legge 447/95 che appunto preveda l’impatto sonoro che un impianto, per quanto semplice, possa avere. In tal modo si attenua la responsabilità dell’installatore poiché, in ogni caso, qualora il giudice rilevasse negligenza da parte dell’installatore egli avrebbe in ogni caso delle responsabilità in carico. Si specifica che i terzi che soffrono delle emissioni sonore possono anche essere i proprietari dell’impianto: esempio un chiller condominiale che da fastidio ai condomini stessi sia per la propagazione del suono per via aerea che per via strutturale.

Come contenere la propagazione sonora? Essa si affronta con due metodiche diverse relativamente alla propagazione sonora per via aerea e per quella strutturale. La propagazione per via aerea è quella emissione sonora che si propaga nell’aria e che, in virtù della sua potenza e della sua frequenza, può attraversare anche muri di notevole spessore. Essa si combatte in primis installando impianti aventi potenza sonora di targa (“Lw”) certificata da ente terzo abilitato Accredia che sia la più bassa possibile; sarà poi indispensabile appoggiarsi ad un ingegnere acustico per avere il calcolo di come e quanto questa potenza sonora possa attraversare muri e solai e così entrare negli appartamenti, uffici, camere di hotel o di ospedale confinanti. La propagazione sonora per via strutturale, invece, riguarda quella eccitazione dinamica trasmessa alla struttura sulle quali si aggrappano o si appoggiano gli impianti e le loro canalizzazioni. Essa si combatte desolidarizzando tra loro le diverse componenti dell’impianto e sospendendo su molle elastiche opportunamente tarate gli aggrappaggi dell’impianto alla struttura civile. I così detti “piedini antivibranti”, in gomma, sono un palliativo ben poco efficace mentre solo studiando il modo di vibrare della macchina è possibile progettare sospensioni elastiche (su molle) adeguatamente efficaci. In sintesi l’installatore degli impianti, per ridurre il suo carico di responsabilità, deve farsi consulire da un ingegnere specialista.

Se invece l’impianto in questione fosse installato all’aperto (tipicamente sulla copertura del fabbricato) allora oltre a quanto qui appena detto occorre considerare il problema anche da un diverso aspetto che prende le mosse dal quadro legislativo. Fin dal 1991 la legge dello Stato ha fissato dei limiti ben precisi: questi limiti, variabili tra il giorno e la notte (dove sono più severi) sono sia di tipo assoluto che differenziale. Vi sono quindi sia dei valori massimi da rispettare (diurni o notturni), suddivisi per 6 tipologie di zone nelle quali si frammenta il territorio nazionale, che di tipo differenziale cioé la differenza di rumore che vi è tra impianto acceso e spento (dove magari sento solo il rumore del traffico) non può superare i 5 dB(A) di giorno ed i 3 dB(A) di notte. Ecco che, ad esempio, installare un impianto che funziona h24 presenta più rischi di uno che va solo di giorno (il giorno va dalle 6 alle 22) come pure installare una banale motocondensante sulla corte interna di un condominio (tipicamente più silenziosa della facciata fronte strada) può produrre il superamento dei limiti di legge. Sovente mi sento fare l’osservazione che la macchina è certificata, poiché rispetta la CE14/2000 che regolamenta le emissioni sonore delle macchine funzionanti all’aperto (recepita in Italia): ebbene ciò non ha nessuna rilevanza poiché la stessa macchina certificata CE14/2000 può essere adeguata in una localizzazione ed inadeguata in un’altra.

Anche in questo caso i soggetti responsabili dei superamenti dei limiti di legge sono il progettista dell’impianto (ammesso che vi sia), l’installatore ed il venditore dello stesso; in sostanza tutti tranne il committente. Quindi è necessario redigere una “Valutazione previsionale d’impatto acustico” a firma di un ingegnere che sia “Tecnico Competente in Acustica” ai sensi della legge 447/95 che appunto preveda l’impatto sonoro che un impianto, per quanto semplice, possa avere e ne progetti le eventuali opere mitigative. In tal modo si attenua la responsabilità dell’installatore poiché, in ogni caso, qualora il giudice rilevasse negligenza da parte dell’installatore egli avrebbe in ogni caso delle responsabilità in carico. 

In proposito si cita la Sentenza della Corte di Cassazione n. 39883/2017 che ha condannato il proprietario di un condizionatore (il quale poi ha facoltà di rivalersi su chi lo ha installato e venduto) perché il disturbo sonoro dello stesso ha causato danni biologici al vicinato (difficoltà a prendere sonno). Si specifica, da ultimo, che i terzi che soffrono delle emissioni sonore possono anche essere i proprietari dell’impianto: ad esempio un condizionatore condominiale che da fastidio ai condomini stessi sia per la propagazione del suono per via aerea che per via strutturale.


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