Quando un rumore si considera intollerabile

Quando un rumore si considera intollerabile?


Il limite per stabilire se un rumore è lecito o meno resta lo stesso sia per quanto riguarda l’illecito civile che per il penale. Si tratta del criterio fissato dalla norma del Codice civile secondo cui un rumore diventa “illegale” nel momento in cui supera la normale tollerabilità. Ma cosa significa nel concreto?

Ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, i giudici fanno riferimento al cosiddetto criterio comparativo. Si prende a riferimento il “rumore di fondo” della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.

In particolare, secondo la giurisprudenza il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento di intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre tre decibel.

Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile d’incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come un “valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.

In una causa, per accertare il livello di tollerabilità di un’immissione sonora si fa ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio, prescindendo dai giudizi e dalle impressioni soggettive delle persone interessate.

I mezzi di prova non devono, però, essere necessariamente di natura tecnica.

Infatti, in particolari situazioni, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili per la loro spontaneità sul piano sperimentale, è utile il ricorso ai testimoni, e non anche alla consulenza tecnica (la cui adozione costituisce tipico esercizio di facoltà discrezionale di merito) oltre che alle nozioni di comune esperienza.

Pertanto, l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità può essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse); tuttavia, spetta poi al giudice valutare innanzitutto l’attendibilità e, successivamente, la congruità delle dichiarazioni rese dai testimoni.



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