Regole condominiali e rumori dei bambini

Regole condominiali e rumori dei bambini

 

Quando il gioco o il pianto dei figli degli altri condomini dà luogo a responsabilità civile dei genitori e a responsabilità penale da parte dei ragazzi stessi.

Pianto, liti e giochi dei bambini possono arrecare, in un condominio, grave disturbo ai vicini di casa. Se già non è raro che gli stessi genitori, dinanzi al continuo piagnisteo del figlio, abbiano veri e propri “scatti di nervi”, possiamo ben immaginare quanta tolleranza e pazienza vi possa essere in chi, invece, non ha alcun rapporto di parentela con il responsabile del rumore. In questi casi, il proprietario dell’appartamento – in quanto condomino – risponde dei danni arrecati a terzi dai propri conviventi (siano essi minorenni o maggiorenni), mentre l’eventuale responsabilità penale per il reato di disturbo della quiete pubblica scatta in capo all’autore della condotta solo se questi ha più di 14 anni.

Le regole condominiali sul rumore dei bambini seguono quindi la disciplina generale prevista dal Codice civile e penale. Disciplina che, in entrambi i casi, considera illecito solo le immissioni acustiche superiori alla “normale tollerabilità”. Il problema è proprio qui: capire, caso per caso, quando il chiasso prodotto dai bambini – all’interno dell’appartamento o nel giardino – debba essere tollerato, tenendo anche conto del fatto che non si può impedire a un neonato di piangere nel cuore della notte per le coliche o per i dentini che spuntano, o a un bambino di pochi anni di giocare il pomeriggio sul pavimento della propria cameretta.

A dimostrazione, per fortuna – almeno sotto questo versante – che la tolleranza condominiale è ancora ampia nei confronti delle famiglie con figli piccoli (non così invece nei confronti di quelle con un cane) c’è il fatto che le sentenze pubblicate sull’argomento sono davvero poche e hanno ad oggetto casi limite. Cercheremo pertanto di ricostruire, qui di seguito, quali sono le regole condominiali sui rumori dei bambini e cosa hanno stabilito, sino ad oggi, i giudici sull’argomento.

Pianto dei bambini e rumore: cosa prevede la legge?

La legge non dice nulla a riguardo del pianto del bambino. Nulla se non, genericamente, che i rumori rientranti nella normale tollerabilità non possono essere impediti. Poiché però il criterio è estremamente generico, alcune aule di tribunale hanno cercato di fornire un riscontro più obiettivo nella definizione del rumore intollerabile identificandolo in tutte quelle fonti acustiche che superano di oltre 3 decibel il rumore di fondo proveniente dall’esterno dell’edificio. Quindi, a mezzogiorno, quando il traffico e il vociare sulle strade è più intenso, è più difficile superare i limiti di tollerabilità rispetto alla mezzanotte quando tutto fuori è silenzioso.

Ciò nonostante, quand’anche un pianto del neonato possa svegliare il vicino del piano di sotto, è difficile che un giudice possa accordargli tutela. Un po’ perché non c’è alcuna possibilità di evitarlo; in secondo luogo perché si tratta di un problema risolvibile col tempo (più cresce il piccolo e meno frequenti sono le “sveglie” notturne). Insomma, non c’è neanche il tempo di fare una causa che già il “responsabile” del rumore è bell’e cresciuto.

In ogni caso è sempre bene investigare sulle ragioni del pianto che, a volte, potrebbero consistere in condotte non adeguate dei genitori. Su questo aspetto ti consiglio di leggere i consigli della psicologa nel nostro articolo: Condominio: il pianto del neonato e il disturbo al riposo del vicino.

Giochi del bambino e rumori in condominio: cosa dice la legge?

Diverso e più problematico è il momento del gioco che, come noto, può protrarsi fino ad età avanzata. A volte anche i ragazzi in piena pubertà fanno chiasso perché non hanno genitori ad educarli correttamente al rispetto delle persone e dei vicini. In questi casi si può parlare di una responsabilità del proprietario dell’appartamento – padre o madre o entrambi – per tutti i danni arrecati agli altri condomini dal proprio figlio. Responsabilità di tipo civile che riguarda il risarcimento economico. Ma tale risarcimento non scatta in automatico tutte le volte che si dimostra la presenza di un bambino maleducato: è necessario che il soggetto molestato dimostri di aver subito un effettivo danno alla salute o al riposo.

Il risarcimento scatta sia quando il rumore viene prodotto nell’appartamento che in giardino, sia che il figlio sia maggiorenne che abbia meno di 18 anni. E questo perché è il proprietario dell’immobile che garantisce il rispetto delle regole condominiali da parte dei propri conviventi, almeno su un piano civile. Peraltro i genitori sono sempre responsabili per i danni arrecati dai figli fino a quando non diventano maggiorenni. Né il fatto di essere assenti da casa (magari per lavoro) e non aver potuto impedire che il giovane alzasse lo stereo o il volume della tv può essere una scusante: l’educazione va impartita sin dalla nascita e della scostumatezza dei bambini rispondono sempre il padre e la madre.

Responsabilità penale per il rumore dei bambini

Sotto un profilo penale, perché possa scattare anche il reato di disturbo alla quiete pubblica (o meglio detto: disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è necessario – come ricorda la Cassazione – che le emissioni sonore rumorose siano idonee ad arrecare disturbo ad un «numero indeterminato di persone». La molestia insomma deve essere “generalizzata” e non limitata solo a pochi condomini. Per cui è da escludere l’esistenza del reato in considerazione dell’idoneità del rumore – nel caso di specie si trattava di schiamazzi, anche in ore destinate al riposo, ad opera di bambini in ambito condominiale – a recare disturbo unicamente a coloro che abitano nell’appartamento sottostante.

Più facile invece la possibilità di incorrere nel reato quando il gioco dei bambini è all’aperto posta la facile propagazione dei rumori che possono così essere avvertiti da tutti i condomini dello stabile ed, eventualmente, anche da quelli degli altri edifici.

In questo ambito, però, bisogna tenere conto che non si può estendere ai genitori la responsabilità penale per le condotte dei figli; questi ultimi invece rispondono dei reati da loro stessi commessi da 14 anni in su. Da tale momento si può denunciare il ragazzo rumoroso e maleducato.

A riguardo, una nota sentenza della Suprema Corte, ha ritenuto che ben può il condomino – estenuato dai rumori e dagli schiamazzi dei giovani – bucare il loro pallone per richiamarli al rispetto dell’altrui riposo. Tale comportamento non costituisce una minaccia. Nel caso di specie l’imputato aveva reiteratamente ripreso alcuni minorenni che facevano rumore nel cortile condominiale giocando con una palla, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con cui gli stessi giocavano a calcio. Tale condotta è stata ritenuta giustificata per via della necessità di far rispettare le regole condominiali sui rumori.

Uso del cortile per il gioco dei bambini

La giurisprudenza ritiene che il giardino – se il regolamento condominiale non prevede diversamente – può accogliere il gioco dei bambini purché questo non vada ad occupare tutto lo spazio (come succede quando si improvvisa un campo di calcio da un lato all’altro dell’area), impedendo agli altri condomini di passeggiare e di usufruire dello spazio in questione.

Il tribunale di Milano ha detto che l’utilizzazione del cortile comune come spazio destinato al gioco limitatamente ai bambini di età inferiore ai dodici anni, integra un uso aggiuntivo della cosa comune la cui disciplina è rimessa alla volontà dell’assemblea, la quale ben può deliberare sul punto con la maggioranza dei presenti che rappresentino la metà dei millesimi. Con la stessa maggioranza l’assemblea può deliberare che una parte del cortile venga adibita ad area giochi solo per i bambini. Questo anche in presenza dell’eventuale divieto contenuto in un regolamento contrattuale; infatti i giochi dei bambini che si svolgono nel cortile o nel giardino condominiale non comportano né un’occupazione di questo spazio comune, né un’alterazione della sua destinazione.





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