Schiamazzi notturni: ultime sentenze

Schiamazzi notturni: ultime sentenze


Il gestore del pubblico esercizio risponde del reato di disturbo del riposo delle persone se non impedisce gli schiamazzi notturni degli avventori davanti al locale.

Gestore del locale: risponde per disturbo della quiete pubblica?

Il parcheggio dedicato ai clienti della discoteca e il cartello invitante i medesimi a non fare chiasso, non salvano il titolare del locale dalla condanna per il reato di disturbo al riposo delle persone, se costui non si attiva per rendere effettivi divieti e prescrizioni.

Ad affermarlo è la Cassazione che conferma la condanna per il reato di cui all’art. 659 c.p. inflitta al gestore di una discoteca. Per la Corte, il gestore della discoteca, in virtù della sua posizione di garanzia doveva fare di più per impedire gli schiamazzi notturni: dal personale dedicato, alla somministrazione di bevande in recipienti non da asporto, dal ricorso alle forze di polizia all’esercizio dello ius excludendi. L’adozione di un tale tipo di provvedimenti, infatti, avrebbe potuto determinare una limitazione dei rumori.

Cassazione penale sez. III, 18/01/2017, n.22142

Gestore di un pubblico esercizio e schiamazzi davanti al locale

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un esercizio commerciale) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne al riguardo, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello ius excludendi e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

Cassazione penale sez. III, 16/03/2018, n.30644

Schiamazzi notturni all’esterno di un locale

Gli schiamazzi notturni provocati dagli avventori, all’esterno di un locale aperto al pubblico, possono costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti, purché il disagio della popolazione e, quindi, l’interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgano a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 17/06/2016, n.380

Sospensione della riproduzione musicale in un locale

È legittima la ordinanza con cui il dirigente comunale ha disposto nei confronti di un pubblico esercizio la sospensione della diffusione di riproduzione musicali per 28 giorni consecutivi per l’effettuazione di attività musicale amplificata in assenza di titolo e per il comportamento rumoroso degli avventori del pubblico esercizio, che, con i loro schiamazzi, intrattenendosi all’esterno del locale, disturbavano in orari notturni la quiete e il riposo degli abitanti della zona.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 15/06/2016, n.644

Chiusura locale pubblico per schiamazzi notturni

Gli schiamazzi notturni, provenienti da un locale aperto al pubblico fino ad ora tarda, possono senz’altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54 comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, purché però il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgano a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute pubblica; tale presupposto richiede, peraltro, un rigoroso accertamento istruttorio da parte dell’Amministrazione la quale può avvalersi, nel corso del procedimento, dei qualificati accertamenti condotti dall’ARPA che è l’autorità preposta alla tutela ed alla salvaguardia ambientale che, se compiuti, devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento finale.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 13/02/2014, n.269

Inquinamento acustico

Con riferimento al problema dell’inquinamento acustico derivante dai rumori provenienti da un locale aperto al pubblico, gli schiamazzi notturni possono senz’altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo, purché il disagio della popolazione e, quindi, l’interesse pubblico al riposo delle persone vengano violati da rumori che assurgano a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 24/09/2013, n.1041

Lesione del diritto della persona alla salute

Va riconosciuto il danno biologico, subito dalle persone a seguito dei rumori emessi da un locale sottostante l’abitazione dei danneggiati, quale lesione dell’inviolabile diritto della persona alla salute. Tuttavia non rappresenta una situazione tale da richiedere la chiusura anticipata del locale essendo sufficiente limitare e ridurre i rumori e gli schiamazzi notturni.

Cassazione civile sez. III, 20/09/2010, n.19851

Ordine di chiusura notturna di drugstore

Ai sensi dell’art. 8, l. 25 agosto 1991 n. 287 spetta al Sindaco il potere di determinare l’orario massimo di chiusura degli esercizi commerciali aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, con facoltà di differenziarlo in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali e anche di utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, di cui all’art. 54 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ove gli schiamazzi notturni ingenerati all’interno di un drugstore dalla numerosa clientela e la difficoltà di posteggiare le autovetture nelle strade limitrofe determinino grave turbamento dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini residenti nella zona, risultando ininfluente agli effetti del legittimo esercizio di tale potere sindacale il fatto che taluni inconvenienti, oggetto di vibrate proteste da parte dei residenti, fossero presenti fin dall’apertura dell’esercizio, ove risulti documentalmente che gli stessi si sono aggravati con il passare degli anni.

Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2009, n.828

Rumori provenienti dall’esterno dell’esercizio

Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta legittimamente un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da determinare un danno alla salute delle persone e da porre in grave pericolo la pubblica incolumità; in siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 54, d.lg. n. 267 del 2000.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 20/10/2008, n.3243

Schiamazzi notturni e adozione del provvedimento di limitazione di orario

Premesso che a mente dell’art. 5 l. reg. Veneto n. 40 del 1994 (“Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”) il sindaco può, per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico, adottare limitazioni dell’orario dei pubblici esercizi o in via permanente o per situazioni contingenti, gli schiamazzi notturni possono senz’altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati da un locale aperto al pubblico.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 10/10/2006, n.3369

Anticipazione dell’orario di chiusura di un bar

Legittimamente viene ordinata l’anticipazione dell’orario di chiusura di un esercizio pubblico (bar) mediante ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 54 comma 3, d.lg. n. 267 del 2000 in presenza di reiterate segnalazioni e lamentele di continui schiamazzi notturni da parte degli avventori, trattandosi di situazione di emergenza oggettivamente ascrivibile all’attività colpita, sempre che l’entità della misura applicata sia rispettosa del principio di proporzionalità (nella specie, in presenza di un’anticipazione di due ore che consentiva, però, comunque al locale di rimanere aperto fino a tarda sera, la misura è stata ritenuta proporzionata).

T.A.R. Brescia, (Lombardia), 24/10/2002, n.1610


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