Quiete e tranquillità pubblica

Quiete e tranquillità pubblica



La contravvenzione prevista dall’art. 659 cod.pen. persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica e i correlativi diritti delle persone alla occupazione e al riposo e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere elemento essenziale di detto reato la idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (confermata la sussistenza del reato atteso che i rumori e le vibrazioni prodotti dai motori che servivano a mantenere una determinata temperatura all’interno dello stabile utilizzato dalla società di cui era titolare l’imputato erano tali da arrecare disturbo ai residenti del condominio posto nelle vicinanze di tale cabina).

Cassazione penale sez. III, 27/03/2014, n. 16678



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